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La legislazione del lavoro in Brasile è stata influenzata dalle trasformazioni in atto in Europa, caratterizzate dalla preoccupazione di innumerevoli paesi di elaborare leggi di tutela dei lavoratori e, principalmente, dall'impegno preso dal Brasile con l'organizzazione Internazionale del Lavoro, i quali, sommati ad importanti fattori interni, come la politica del lavoro del Governo e l'esplosione industriale che ha vissuto il Paese, diedero il via alla creazione di una serie di leggi.

Solo nel 1943 è stato definito il Consolidamento delle Leggi sul Lavoro (CIT), sistema che ha organizzato organicamente le leggi sparse esistenti all'epoca.
Il CU è l'ordinamento giuridico principale che regola le relazioni di lavoro e che consta più di novecento articoli.
Tra i capitoli che compongono il CIT, ci sono le seguenti norme: a) Norme Generali sulla Tutela del Lavoro:
(i) identificazione della mansione;
(ii) durata del contratto di lavoro, salario minimo e ferie annuali;
(iii) sicurezza e medicina del lavoro.

b) Norme Speciali di Tutela del Lavoro:
(i) disposizioni speciali sulla durata e sulle condizioni di lavoro;
(ii) nazionalizzazione del lavoro;
(iii) tutela del lavoro femminile e minorile.
c) Norme sul contratto individuale di lavoro.
d) Norme sindacali:
(i) istituzione, inquadramento e contributo sindacale.
e) Norme sulle convenzioni collettive di lavoro.

Oltre a questo, la CU ha definito tutto l'ordinamento giuridico sulla Giustizia del Lavoro, così come il funzionamento e gli organi che la compongono, prevedendo le norme che reggono i rapporti lavorativi in Brasile.
Nonostante la CU sia stata promulgata nel 1943, l'ordinamento giuridico brasiliano, con il passare degli anni, si è modernizzato, essendo state redatte numerose leggi che regolano specifiche materie, come, per esempio, la Legge sullo Sciopero, o leggi che redigevano nuovamente gli articoli della CLT.

Con la promulgazione della Costituzione Federale (CF) del 1988, oltre alle norme sul lavoro debitamente consolidate, furono creati o perfezionati nuovi diritti dei lavoratori.

In termini di legislazione del lavoro, derivante dalla CLT, da leggi specifiche o proprio dalla Costituzione Federale, i diritti dei lavoratori, di norma, sono i seguenti:
1) salario minimo;
2) giornata lavorativa di massimo 8 ore al giorno e 44 ore settimanali;
3) intervalli per pausa o riposo di 15 minuti quando la giornata di lavoro sia superiore alle 4 ore ma inferiore alle 6 ore e di minimo un'ora e massimo 2 ore se la giornata lavorativa è superiore alle 6 ore;
4) salario non riducibile;
5) sussidio di disoccupazione;
6) tredicesima;
7) partecipazione degli utili e/o dei risultati della società;
8) ore di straordinario, fino al limite di 2 ore extra giornaliere, retribuite con un'addizionale del 50% sul pagamento dell'ora regolare, o con un'addizionale del 100% per lavoro domenicale e nei giorni festivi (tali percentuali possono essere maggiori secondo quanto stabilito dalla convenzione collettiva);
9) 30 giorni di ferie annuali aumentati del terzo costituzionale;
10) maternità di 120 giorni;
11) licenza di paternità di 5 giorni;
12) preavviso di 30 giorni in caso di dimissioni senza giusta causa o richiesta di dimissioni, di impiegati che abbiano fino ad un anno di servizio nella stessa società, aumentato di 3 giorni per ciascun anno completo di lavoro nella società, fino ad un massimo di 60 giorni, per un totale fino ad un massimo di 90 giorni;
13) pensione (per anni di contributi maturati, età, invalidità);
14) riconoscimento dell'applicazione delle norme collettive;
15) Fondo di Garanzia del Periodo di Servizio (FGTS);
16) diritto di sciopero;
17) definizione provvisoria dei membri della CIPA (Commissione Interna di Prevenzione degli Incidenti), degli impiegati malati o che subiscono infortuni sul lavoro, gestanti, etc.;
18) aumenti;
19) commissioni;
20) assegni famigliari
21) buoni per i trasporti;
22) ausilio per l'asilo;
23) aumento per insalubrità del luogo di lavoro del 10, 20 o 40% sul salario minimo vigente;
24) aumento per rischio sul posto di lavoro del 30% del salario;
25) riduzione dell'ora di lavoro notturno e addizionale notte del 20% sul salario se il lavoro viene prestato tra le 22:00 e le 5:00 del giorno successivo;
26) addizionale per trasferimento del 25% sul salario dell'impiegato;
27) riposo settimanale retribuito;
28) assicurazione di disoccupazione.
Esistono altre fonti di diritto che devono essere rispettate dal Potere Giudiziario del Lavoro:
a) Accordi e Convenzioni Collettive del Lavoro;
b) Giurisprudenza del Tribunale Superiore del Lavoro (TST);
c) Norme redatte dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MTE); e
d) Convenzioni dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro ratificate dal Brasile.
Oltre ai suddetti diritti (dal punto 1 al punto 28), le norme collettive (Accordi o Convenzioni del Lavoro) si possono prevedere altri diritti dei lavoratori come: piano salute, sussidio mensa, buono pasto etc. Le suddette norme collettive possono prevedere anche diritti più vantaggiosi rispetto a quelli previsti dalla legge come, per esempio, retribuzione aggiuntiva per le ore extra superiori a quelle previste dalla normativa (50% e 100%), etc.