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La CLT elenca tre requisiti per la configurazione del vincolo di lavoro: l’abitualità (le attività non devono avere un carattere eventuale); la personalità (i servizi devono essere prestati sempre dallo stesso lavoratore, che non può “delegare” le sue funzioni a terzi) e la subordinazione (sottoposizione al potere direttivo del datore di lavoro).

In assenza di uno di questi presupposti l’accordo non verrà inteso come un contratto di lavoro subordinato.

La CLT elenca tre requisiti per la configurazione del vincolo di lavoro: l’abitualità (le attività non devono avere un carattere eventuale); la personalità (i servizi devono essere prestati sempre dallo stesso lavoratore, che non può “delegare” le sue funzioni a terzi) e la subordinazione (sottoposizione al potere direttivo del datore di lavoro).

In assenza di uno di questi presupposti l’accordo non verrà inteso come un contratto di lavoro subordinato.