Come fare business in Brasile: Legislazione per investire
22-Contratti Internazionali e Proprietà Intellettuale in Brasile
Pubblicato da Consulente Online, Last modified by Consulente Online il 23 luglio 2019 09:37 PM

22.1 Aspetti Generali - Contratti Internazionali
Con l'avanzare della globalizzazione dell'economia e il rapido sviluppo dei mezzi di comunicazione e la logistica sperimentati negli ultimi decenni, il processo di integrazione dei mercati e dell'internazionalizzazione delle imprese è diventato un fenomeno chiaro, complesso e irreversibile. Considerando la ripresa economica dell'America Latina e, in particolare, del Brasile, il volume di contratti internazionali, in generale, firmati in Brasile è aumentato significativamente di anno in anno. In questo senso, è necessario sottolineare, le particolarità specifiche di un contratto internazionale e ciò che lo distingue da un contratto nazionale. In effetti, un contratto sarà sempre considerato internazionale, nella misura in cui uno degli elementi integranti sia soggetto o connesso ad un altro ordinamento giuridico, ossia è proprio la presenza di questi elementi internazionali multi connessi, che sono comunemente denominati elementi di connessione o di estraneità, che implicherà la possibilità eventuale di applicazione di più di un ordinamento giuridico per regolare una determinata relazione giuridica contrattuale. Questo elemento di connessione potrà essere, per esempio, secondo i casi, la localizzazione del domicilio delle parti contraenti in paesi differenti, o il luogo dell'esecuzione degli obblighi contrattuali, o anche la localizzazione dell'oggetto della transazione commerciale.
Di conseguenza, un contratto internazionale possiede, per sua essenza propria, più di uno Stato di competenza, con la possibilità di applicare il proprio diritto interno a un contratto, per la presenza di uno o più elementi di connessione. Si noti quindi la necessità che le parti contraenti , in qualsiasi relazione contrattuale di natura internazionale, debbano definire quale tra i due o più ordinamenti giuridici connessi al contratto specifico, regolerà la suddetta relazione contrattuale. Si verifica così che la scelta della legge del paese che sarà applicata ad un contratto internazionale abbia come punto di inizio il principio di autonomia della volontà delle parti, che consacra la libertà di queste ultime di determinare la legge applicabile, così come i termini e le condizioni che regolano il suddetto contratto internazionale, dal momento che siano rispettati i limiti di ordine pubblico, di buon costume e di sovranità di ciascuno Stato.
In caso le parti contraenti non stabiliscano una determinata legge che regoli il contratto internazionale che stipulano, nell'ipotesi di futuro sollevamento di dispute tra le parti, la controversia in questione sarà risolta seguendo le norme interne del Diritto Internazionale Privato (DIPr) del paese competente per giudicare la disputa e risolvere in modo definitivo l'eventuale conflitto di legge di competenza. È importante osservare che, davanti a una situazione di assenza di scelta della legge applicabile al contratto internazionale, in Brasile, le norme interne e indirette di Diritto Internazionale Privato si trovano disposte nelle Legge di Introduzione al Codice Civile (LICC), Decreto Legge n° 4.657, del 4.9.1942.
Si verifica che, in accordo con la legislazione brasiliana, ci sono due differenti norme: (i) la prima riguarda la situazione nella quale i contraenti si trovano per la stipula del contratto internazionale, secondo l'art. 92 della LICC, che determina che "per qualificare e regolare gli obblighi, si applica la legge del paese nel quale siano costituiti", ossia, istituendo il principio della lex loci celebrationis; e (ii) la seconda regola tratta il caso del contratto internazionale che viene stipulato tra contraenti assenti, per esempio, attraverso lettera, telefono, o internet. In questa ipotesi, la legge applicabile sarà, secondo il paragrafo 22 dell'art. 92 della LICC, la legge del paese di residenza dell'offerente o proponente, senza considerare il luogo di celebrazione del contratto: "L'obbligo risultante dal contrattosi reputi costituito nel luogo nel quale risiede il proponente". Tali regole si applicano, in generale, a tutti i contratti internazionali, indipendentemente dalla loro natura, incluso, di conseguenza, i contratti internazionali destinati alla protezione della proprietà intellettuale, che rappresentano un elemento di grande valore economico per le imprese e anche per gli Stati, che non cessano di discutere e di stipulare accordi mirando all'ampliamento della protezione dei diritti derivati dalla proprietà intellettuale, che comprende sia la proprietà industriale che i marchi registrati, invenzioni (brevetti) e i disegni industriali, così come i diritti d'autore più relazionati alla tutela delle opere letterarie, scientifiche o d'arte, di forma differente, come: libri, fotografie, dipinti, musiche, coreografie, disegni (anche quelli tecnici), mappe, sculture film, documenti audio-video etc.
In relazione alla protezione dei diritti d'autore, è necessario sottolineare che questa logica mira a garantire, di base, due distinti obiettivi: (i) l'esercizio del cosiddetto "diritto morale dell'autore",un diritto inerente proprio all'autore che può rivendicare la propria paternità sull'opera per garantirne l'integrità, opponendosi a qualsiasi tentativo di alterazione
o deformazione dell'originale; e (ii) l'esercizio del cosiddetto "diritto economico" di sfruttamento commerciale dell'opera, previa esplicita autorizzazione dell'autore per garantirne l'uso legittimo, da parte di terzi, di tutta o parte dell'opera, per riproduzioni destinate alla vendita al pubblico, in generale, attraverso la stampa di libri, incisioni musicali, trasmissione di immagini etc.
D'altra parte, la protezione giuridica della proprietà industriale ha come obiettivo la garanzia che, per esempio, la marca che identifichi un prodotto o servizio prestato da una determinata impresa, in seguito alle debita registrazione presso l'organo competente, non potrà mai essere usata da nessun'altra persona o società, essendo illegale imitarla
o riprodurla senza autorizzazione previa del rispettivo proprietario, non potendo essere commercializzata nessuna copia non autorizzata e, quindi illegale. Succede la stessa cosa con i brevetti e i disegni industriali. Si verifica quindi che, in Brasile, la proprietà intellettuale è protetta anche nella Costituzione Federale Brasiliana, secondo l'art. 5°, incisi XXVII e XXIX, che dispongono, rispettivamente: "XXVII, agli autori appartiene il diritto esclusivo d'uso, pubblicazione o riproduzione delle opere, diritto trasmettibile agli eredi secondo i tempi stabiliti dalla legge"; "XXIX, la legge assicura agli autori di invenzioni industriali il privilegio temporaneo per il rispettivo utilizzo, così come la protezione delle opere industriali, la proprietà dei marchi, i loghi delle società e altri segni distintivi, considerando l'interesse sociale e lo sviluppo tecnologico ed economico del Paese".
22.2 Il Brasile e i Trattati Internazionali sulla Proprietà
Intellettuale
La preoccupazione della protezione giuridica internazionale dei diritti di proprietà intellettuale non è recente, è molto tempo che gli Stati stanno cercando di garantire che tali diritti vengano rispettati, impedendo e reprimendo il commercio illegale di copie non autorizzate, per incoraggiare le licenze regolari, lecite e produttive dei marchi, brevetti e, più recentemente, dei software. I primi sforzi per la protezione internazionale della proprietà intellettuale, risalgono al secolo XIX, come la Convenzione di Parigi del 1883 sulla Protezione della Proprietà Industriale e, di seguito, la Convenzione di Berna del 1886 sulla tutela delle Opere d'Arte e Letterarie, revisionata e aggiornata in seguito.
Il Brasile ha ratificato la Convenzione di Parigi del 1883 già nell'anno successivo, tramite il Decreto n° 9.233, del 28.6.1884 e, in seguito, nel 31.12.1929, con il Decreto n° 19.056, ha incorporato le alterazioni promosse dalla prima revisione della Convenzione di Parigi, che ha avuto luogo all'Aia, Paesi Bassi, nel 1925. Già nella seconda metà del secolo XX, fu definita una nuova revisione, che è sfociata nella Convenzione di Stoccolma del 1967, ratificata dal Brasile tramite il Decreto n° 75.572, del 8.4.1975. In seguito, con il Decreto n° 635, del 21.8.1992, il Brasile ha incorporato gli articoli dal n° 1° al 12 e l'art. 28, paragrafo 1, del testo di Stoccolma. Uno dei grandi contributi apportati dal testo di Stoccolma è stata la definizione delle basi per la creazione dell'Organizzazione Mondiale sulla Proprietà Industriale (OMPI), della quale il Brasile fa parte e il cui scopo principale è la promozione e lo stimolo alla creazione intellettuale, garantendo protezione ai diritti connessi e reprimendo la competizione sleale, attraverso la cooperazione tra Stati, formulando nuovi trattati in materia e ispirando la modernizzazione delle legislazioni interne dei distinti paesi. La OMPI è diventata un'agenzia specializzata dell'Organizzazione delle nazioni unite (ONU).
Oltre a questo, il Brasile ha ratificato un altro importante trattato relativo alla protezione giuridica della proprietà intellettuale, il cosiddetto Accordo sugli Aspetti di Diritto sulla Proprietà Intellettuale relazionati al Commercio (più conosciuto con la sigla inglese TRIPS, Trade Related Intellectual Property Rights), stipulato nel 1994, a conclusione delle negoziazioni della Rodada Uruguay, iniziata nel 1986, nell'ambito dell'Accordo Generale sulle Tariffe e sul Commercio (GATT), che è culminata con la creazione dell'Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC), della quale il suddetto accordo è parte integrante negli atti costitutivi. L'Accordo TRIPS disciplina, tra gli altri temi, la protezione dei diritti di proprietà intellettuale in materia di brevetti, diritti d'autore, marchi registrati, indicazioni geografiche tipiche e disegni industriali. Il TRIPS stabilisce anche che i membri dell'Organizzazione Mondiale del Commercio garantiscano la protezione della proprietà intellettuale, secondo i termini della Convenzione di Parigi e altri accordi internazionali relativi alla materia. In Brasile, il TRIPS (Allegato 1C del Trattato di Marrakesh) è stato ratificato tramite il Decreto n° 1.355, del 30.12.1994, che ha incorporato l'Atto iniziale della Rodada Uruguay delle trattative Commerciali Multilaterali dell'Accordo del GATT. Si noti anche che il Brasile ha ratificato altri trattati internazionali rilevanti riferiti alla protezione della proprietà intellettuale, così come l'Accordo di Strasburgo relativo alla Classificazione Internazionale dei Brevetti e il Trattato sulla Cooperazione in materia di Brevetti.
Già alla fine del secolo XX, è entrata in vigore in Brasile la Legge n°9.279, del 14.5.1996, che regola i diritti e gli obblighi relativi alla proprietà industriale, conosciuta anche come Nuovo Codice della Proprietà Industriale Brasiliana, che ha regolamentato diversi aspetti relativi alle invenzioni, modelli, marchi di prodotti, marchi commerciali e di servizi e disegni industriali. Tale legge dispone anche regole sui crimini contro la proprietà industriale, legge di seguito modificata dalla Legge n° 10.196, del 14.2.2001.
22.3 Contratti Internazionali sulla Proprietà Intellettuale
22.3.1 Contratto Internazionale di Cessione dei Diritti d'Autore sull'Opera Letteraria
I diritti d'autore sono regolati in Brasile dalla Legge n° 9.610, del 19.2.1998, che regola la materia dei diritti d'autore nel paese e garantisce agli stranieri domiciliati all'estero la protezione dei propri diritti d'autore assicurata negli accordi, nelle convenzioni e nei trattati in vigore in Brasile.
Nella suddetta legge vengono trattati vari aspetti, come le regole relative alla riproduzione, al punto d'inizio del periodo di protezione dei diritti d'autore, così come al rispettivo termine. D'accordo con le regole adottate dalla maggior parte dei paesi, l'opera letteraria, per esempio, diventa di dominio pubblico settanta anni dopo l'anno seguente la morte dell'autore. Il Brasile ha quindi attualmente adottato lo stesso criterio, che prevede che i successori dell'autore dell'opera letteraria perdano, settanta anni dopo la morte dell'autore, i diritti d'autore acquisiti, così come indicato nell'articolo 41 della Legge n° 9.610.
Il Contratto Internazionale di Cessazione dei Diritti d'Autore sull'Opera Letteraria è uno strumento specifico con il quale l'autore (titolare dei diritti d'autore, o cedente) cede a un terzo, in generale una casa editrice (il cessionario), i diritti per promuovere l'edizione dell'opera letteraria sotto qualsiasi forma, e autorizza a pubblicarla, distribuirla e commercializzarla su tutto il territorio nazionale o anche in altri paesi, che dovranno essere specificati nel contratto. Normalmente, questo tipo di contratto prevede anche una dichiarazione del cedente, nella quale si assicura che l'opera è originale e che su di essa non vi siano dubbi di nessuna natura relativi alla violazione dei diritti di terzi, così come nessun onere o diritto che impedisca la sua cessione. Si noti anche che gli obblighi contratti dalle controparti, nell'ambito di questo tipo di contratto, sono validi anche per gli eredi e/o i successori. Il contratto deve anche stabilire che nessuna alterazione posteriore potrà essere realizzata sull'opera letteraria senza che ci sia esplicito assenso dell'autore stesso o dei successori, secondo il caso.
L'autore potrà riservare per sé, nel contratto, il diritto di revisionare, prima della stampa o della pubblicazione dell'opera all'estero, qualsiasi traduzione che sia stata eseguita, in modo da garantire l'integrità e l'originalità del contenuto della propria opera. Un altro aspetto rilevante da includere nel contratto è la clausola sulla remunerazione dell'autore, che, nella maggior parte dei casi, è calcolata sul valore corrispondente alla percentuale sul prezzo di copertina di ciascun libro. Tale remunerazione è dovuta proporzionalmente alle vendite effettivamente realizzate, elencate dall'editore in periodici bollettini sui conti, che possono anche essere revisionati dal cedente. È quindi necessario definire se il cessionario sarà o meno investito del diritto di esclusività sull'opera, da far valere verso terzi e verso l'autore stesso che in base all'estensione dell'esclusività non potrà riprodurla in qualsiasi forma.
22.3.2 Contratto Internazionale di Licenza del Marchio
Secondo la legislazione brasiliana, un marchio è qualsiasi segno distintivo che identifica e distingue le società, i prodotti e i servizi da altri analoghi, di origine differente. È importante segnalare che la registrazione del marchio presso l'organo competente è fondamentale, nella misura in cui soltanto la registrazione (il marchio registrato) garantisce al proprietario il diritto d'uso esclusivo su tutto il territorio nazionale, nel rispettivo ramo di attività economica. Allo stesso modo, la sua identificazione da parte del consumatore può attribuire più valore ai prodotti o servizi identificabili da tale marchio. In Brasile, l'organo competente per la registrazione di un marchio è l'Istituto Nazionale per la proprietà Industriale (INPI), che è un'autarchia federale, vincolata al Ministero dello Sviluppo Industriale e Commercio Estero, secondo la Legge sulla Proprietà Industriale (Legge n° 9.279/96), la Legge sul Software (Legge n° 9.609/98) e la Legge n° 11.484/07 e che ha come finalità: (i) la registrazione dei marchi; (ii) la concessione di brevetti; (iii) la verbalizzazione dei contratti di trasferimento di tecnologia e di franchising; (iv) la registrazione di programmi per computer; (v) la registrazione di disegni industriali; (vi) la registrazione di indicazioni geografiche tipiche; e (vii) la registrazione di topografie di circuiti integrati.
La regolamentazione per la registrazione dei marchi è essenzialmente contenuta nella Legge sulla Proprietà Industriale (Legge n° 9.279/96), che dispone su diritti e obblighi relativi ai marchi, così come tutti gli aspetti del diritto di marchio, compreso tutto ciò che può o non può essere registrato come marchio, nei termini dell'articolo 124. Così come i marchi registrati sono beni immateriali sottoposti alla registrazione e sono oggetto di proprietà, possono ugualmente essere oggetto di cessione o essere trasferiti. Secondo l'articolo 134 della Legge 9.279/96, la cessione di un marchio potrà comprendere tanto la richiesta di registrazione quanto la registrazione stessa, in modo che anche il cessionario rispetti gli obblighi legali per la richiesta della registrazione. Tale cessione produce effetti a partire dall'annotazione nel registro, fatta su richiesta dell'INPI, che è competente a riguardo secondo l'articolo 136, inciso I, della suddetta legge. Si sottolinea che la cessione produrrà effetti verso terzi a partire dalla pubblicazione della concessione da parte dell'INPI. Secondo la Legge 9.279/96, il legislatore brasiliano ha optato per il criterio di universalità della cessione del marchio, secondo il quale, in caso di trasferimento, tutti i registri e le richieste di marchi uguali o simili riferiti alla stessa attività dovranno essere trasferiti in blocco.
La licenza di marchio è un procedimento per il quale occorre la concessione dei diritti d'uso di un determinato marchio registrato per terzi, con lo scopo di aggiungere valore al prodotto o al servizio dell'impresa licenziataria, tramite il riconoscimento istantaneo da parte dei consumatori di un marchio in evidenza, di un elemento essenziale che conquista la fiducia del consumatore. Secondo l'articolo 140 della Legge n° 9.279/96, la licenza di marchio dovrà essere oggetto di contratto specifico, che dovrà "essere verbalizzato nell'INPI affinché produca effetti verso terzi". Si sottolinea che solo a partire dalla verbalizzazione del contratto di licenza nell'INPI si produrranno effetti verso terzi. Nel caso il contratto di licenza non sia verbalizzato all'INPI , il licenziatario potrà incontrare diversi problemi, come, per esempio, la caducità del marchio vista l'impossibilità di dimostrarne l'uso, una volta che solo il titolare del marchio potrà farlo in ragione della mancanza di verbalizzazione all'INPI.
Il contratto internazionale di licenza del marchio dovrà, oltre alle clausole caratteristiche di tutti i contratti internazionali, come le clausole della legge applicabile ed elezione del foro o la possibilità di soluzione di eventuali controversie tramite metodi alternativi di disputa, come la mediazione o l'arbitrato commerciale internazionale, contenere anche informazioni che definiscono, in forma chiara e inequivocabile, il marchio per cui richiedere licenza e i relativi criteri di utilizzo; la dichiarazione del licenziatario secondo la quale disponga delle condizioni tecniche e industriali per produrre i prodotti sotto licenza secondo i modelli e le specifiche del cedente; la fissazione delle quantità di produzione dei prodotti sotto licenza; la definizione dei criteri di confidenzialità; il termine per la licenza d'uso de marchio; la controprestazione finanziaria espressa in percentuali sul valore delle vendite riferite all'utilizzo del marchio sotto licenza, secondo il caso, sia quando il design di prodotto sia sviluppato dall'impresa licenziataria, sia dal cedente; la forma e la moneta di pagamento; revisioni contabili ed eventuali audit; la multa contrattata in caso di violazione dei criteri d'uso del marchio registrato.
Infine, è importante osservare che, in Brasile, è possibile realizzare la registrazione di un marchio come brasiliano o straniero. In caso di marchio straniero, è necessario sottolineare che sia registrato secondo i criteri stabiliti dalla Convenzione di Parigi, che ha definito un periodo di sei mesi, a partire dalla data della richiesta di registrazione nel paese di origine del marchio, affinché il suo proprietario invii la richiesta di registrazione del marchio in altri paesi che abbiano ratificato la suddetta Convenzione. In questo senso, affinché un marchio straniero sia registrato come tale in Brasile, è necessario presentare all'INPI una copia autenticata della richiesta di marchio fatta nel rispettivo paese d'origine o il rispettivo certificato di registrazione.
22.3.3 Contratto Internazionale di Licenza del Brevetto
Un brevetto è un titolo di proprietà sull'invenzione o sul modello di utilizzo, assegnato dallo Stato agli inventori o alle persone fisiche o giuridiche che siano le legittime detentrici dei diritti sull'invenzione, che garantisca al rispettivo titolare l'esclusività di sfruttamento commerciale della propria creazione. Come contropartita a protezione del brevetto, il titolare è obbligato a descrivere, dettagliatamente, tutto il contenuto tecnico dell'invenzione tutelata dal brevetto. I diritti esclusivi garantiti
dal brevetto si riferiscono al diritto a prevenire, durante il periodo di durata del brevetto, la riproduzione, l'uso, la vendita o l'importazione dell'invenzione tutelata.
Il titolare del brevetto potrà sfruttare economicamente e commercializzare il brevetto per se. Essendo il brevetto una proprietà, potrà essere oggetto di vendita o concessione, tramite licenza concessa a terzi per lo sfruttamento dell'oggetto del brevetto in questione. Tale licenza potrà essere concessa dal titolare del brevetto o dai suoi eredi
o successori. La licenza in questione potrà essere esclusiva, quando il titolare stesso della licenza venga escluso dal diritto di sfruttamento commerciale del brevetto, o anche non esclusiva quando il titolare può concedere varie licenze a distinte persone fisiche o giuridiche o sfruttare per conto proprio l'invenzione di cui è titolare. La concessione della licenza è oggetto di un contratto specifico di licenza che, secondo l'articolo 62 della Legge n° 9.279/96, è soggetto alla verbalizzazione presso l'INPI.
Secondo la Legge n° 9.279/96, esistono diversi tipi di licenza: (a) la licenza volontaria che garantisce al titolare del brevetto il diritto di dare licenza a terzi con finalità di produrre e commercializzare il prodotto tutelato; e (b) la licenza obbligatoria istituita per evitare qualsiasi abuso nell'esercizio del diritto di sfruttamento commerciale esclusivo del brevetto, come, per esempio, la mancanza di uso effettivo dell'invenzione. Tale legge prevede specificamente i casi di concessione delle licenze obbligatorie: (i) insufficienza dello sfruttamento; (ii) esercizio abusivo; (iii) abuso di potere economico; (iv) dipendenza dei brevetti; o (v) interesse pubblico
o emergenza nazionale. Quest'ultimo dispositivo assume particolare rilevanza in seguito alla creazione dell'Organizzazione Mondiale del Commercio e la discussione nel 2001 che è risultata nella Dichiarazione di Doha, che permette, in situazioni urgenti, come in caso di epidemia che mettano a rischio la vita umana, che un paese possa permettere l'uso del brevetto senza autorizzazione previa del titolare del diritto. Si noti che secondo la stessa legge, la licenza obbligatoria potrà non essere concessa se, nel momento della richiesta della licenza obbligatoria: (i) il titolare deve presentare un giustificativo del mancato uso del brevetto per legittimi motivi; (ii) dimostrare la realizzazione di preparativi per l'inizio dello sfruttamento dell'oggetto del brevetto; (iii) giustificare la mancanza di commercializzazione del brevetto per un ostacolo di ordine legale.
Il contratto internazionale di licenza di brevetto, da verbalizzare all'INPI, ha come oggetto l'autorizzazione di terzi, con o senza esclusività, a sfruttare un brevetto concesso o richiesto e che dovrà contenere disposizioni relative: al numero e al titolo del brevetto concesso o al numero di protocollo, se già richiesto, ma ancora non rilasciato; la concessione di know-how; la validità del contratto; le condizioni di remunerazione e disciplina del pagamento di royalties, includendo la valuta; assistenza tecnica e apprendimento da parte dei tecnici della licenziataria; il paese per lo sfruttamento della licenza; le regole di confidenzialità; la disciplina d'uso del brevetto, tramite l'uso effettivo del brevetto rilasciato, producendo e vendendo ininterrottamente i prodotti in determinate quantità; possibilità di realizzazione di audit da parte del cedente; possibilità di perfezionamento tecnico del prodotto; multa in caso di mancata esecuzione degli obblighi contrattuali, oltre alle clausole della legge di gestione e giurisdizione competente o anche una clausola arbitrale che stabilisce l'impegno delle parti a sottomettere eventuali controversie al meccanismo alternativo di soluzione delle dispute di arbitrato commerciale internazionale.
Un titolare straniero di un brevetto può richiedere la richiesta del rispettivo brevetto in Brasile, secondo i termini e le condizioni della Convenzione di Parigi. Poiché non esiste un brevetto internazionale, ciascun brevetto avrà validità e protezione nel rispettivo paese di registrazione, in ragione del principio d'indipendenza dei brevetti. Un contratto internazionale di licenza di brevetto dovrà fare riferimento a ciascuno dei brevetti nazionali registrati nei diversi paesi.
22.3.4 Contratto Internazionale di Trasferimento della Tecnologia
Le operazioni di trasferimento di tecnologia hanno la finalità di assicurare che lo sviluppo scientifico e tecnologico sia accessibile alle persone fisiche, imprese e governi, affinché possano utilizzare la tecnologia per nuovi prodotti, applicazioni, materiali e servizi. Ogni volta che un'operazione di trasferimento di tecnologia coinvolge una parte brasiliana, o un diritto di proprietà industriale registrato in Brasile, tale trasferimento sarà regolato dalla legislazione applicabile alla materia e, in particolare, sarà retta dall'Atto Normativo dell'INPI n°135/97, che definisce i criteri per la verbalizzazione e la registrazione dei contratti che contengono dispositivi relazionati al trasferimento di tecnologia e che, in accordo con l'INPI, rappresentano tipi di contratti distinti come: (i) licenza di marchio; (ii) licenza di brevetto; (iii) analisi del disegno industriale; (iv) rifornimento di tecnologia; (v) assistenza tecnica e scientifica; e (vi) contratti di franchising.
Si mette in evidenza che tali contratti devono essere verbalizzati all'INPI, incluso i contratti di licenza di diritti di esplorazione (brevetti, disegno industriale e uso di marchi), i contratti di acquisizione di conoscenza tecnologiche (fornitura di tecnologia e prestazione di servizi di assistenza tecnica e scientifica) e i contratti di franchising, in modo che tali contratti possano produrre effetti tra le parti, ma anche verso terzi. L'iscrizione all'INPI è importante a fini fiscali e per permettere la rimessa futura delle royalties all'estero.
I contratti internazionali di trasferimento di tecnologia includono determinate clausole, secondo il tipo di operazione di trasferimento di tecnologia che implicano. Nella pratica, ciascuno dei diversi tipi di contratto di trasferimento di tecnologia ha struttura propria e obiettivi specifici, anche se esistono degli aspetti comuni, come la definizione delle rigide regole di confidenzialità e la possibilità di stabilire la remunerazione del titolare dei diritti all'estero attraverso il pagamento di royalties, in percentuale, che può essere fissa o variabile, secondo il caso. Invece, le caratteristiche di ciascun contratto differiscono secondo la sua natura giuridica specifica. In termini di periodo di validità, per esempio, si nota che la durata può variare da un tipo all'altro; si verifica che, nel contratto di licenza di brevetto, per esempio, la durata non potrà oltrepassare il limite di validità proprio della registrazione del brevetto. I modelli di contratto di trasferimento di tecnologia devono rispettare diverse specificità, secondo ciascun tipo di trasferimento di tecnologia coinvolto. Tra le modalità di trasferimento di tecnologia più utilizzate in Brasile, emergono i contratti di licenza di marchio e i brevetti, trattati precedentemente. È importante menzionare anche un altro tipo di trasferimento tecnologia che sta guadagnando sempre più spazio in Brasile: il contratto di franchising.
In Brasile, il contratto di franchising si trova tra i contratti definiti dall'entrata in vigore della Legge n° 8.955, del 15.12.1994, che lo regola. Questa legge regolamenta vari aspetti relativi al franchising, dalle relazioni base tra il franchisor e il suo franchisee e le regole per la creazione del contratto di franchising fino alle possibili sanzioni in caso di mancata esecuzione di alcuni obblighi contrattuali. Questo contratto si caratterizza per l'indipendenza, giuridica e finanziaria, del quale gode il franchisee in relazione al franchiser, non essendo vincolato a quest'ultimo da rapporti di lavoro, salvo nell'ipotesi di evidente falsità del contratto di lavoro. Il franchiser può definire una reale rete di distribuzione di prodotti o servizi, attraverso termini e disposizioni contrattuali a basso onere.
Il contratto internazionale di franchising, in generale introduce clausole specifiche per questo segmento imprenditoriale, come: definizione di franchising scelto (di prodotti, di servizi, industriale); il suo oggetto; licenza d'uso del marchio e/o brevetti inerenti al franchising; manuale delfranchisee, che contiene le regole per l'utilizzo del franchising, pratiche commerciali, politiche da adottare per le risorse umane e criteri per l'elaborazione della contabilità, assistenza al pubblico, così come tutti i criteri di divulgazione e impiego del marchio; norme sulla propaganda e di marketing dei prodotti e/o servizi; clausola di confidenzialità; tassa di franchising e di pubblicità; definizione del pagamento delle royalties calcolato sulla percentuale delle vendite del franchisee, così come la valuta e il termine di pagamento; elaborazione di report periodici sulle vendite, il comportamento del consumatore e l'evoluzione del mercato e della concorrenza; restrizioni all'uso del marchio: assicurazioni; esecuzione degli obblighi contrattuali, oltre a multe e forme di indennizzo per la violazione dei diritti di proprietà intellettuale; e clausole di legge applicabile, elezione del foro e ricorso in arbitrato, come meccanismo alternativo di soluzione delle controversie.

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