Come fare business in Brasile: Legislazione per investire
19-Internet e Commercio Elettronico in Brasile
Pubblicato da Consulente Online, Last modified by Consulente Online il 23 luglio 2019 09:36 PM

19.1 Internet
Il Comitato di Gestione Internet in Brasile (CGI.br) fu creato nel 1995 tramite il Decreto Interministeriale 147 del Ministero delle Comunicazioni e del Ministero della Scienza e Tecnologia. Il concepimento del CGI.br ha come attributi principali:
a) la messa a disposizione dei servizi Internet nel Paese; b) il coordinamento, l'allocazione degli indirizzi IP (Internet Protocol) e la registrazione dei nomi di dominio; e c) la definizione di suggerimenti strategici, tecnici e operazionali per Internet in Brasile.
Nel 2003, il Decreto Presidenziale 4.829 ha modificato le competenze del CGI.br e ha creato norme di funzionamento del Comitato. In seguito a questa alterazione legislativa, le principali caratteristiche e responsabilità del CGI.br sono le seguenti:
a) stabilire direttrici strategiche relazionate all'uso e allo sviluppo di Internet in Brasile;
b) stabilire direttrici per l'organizzazione e l'amministrazione della registrazione dei nomi di dominio e l'allocazione degli indirizzi IP (Internet Protocol);
c) promuovere studi, proporre programmi di ricerca e sviluppo relazionati a Internet e suggerire procedimenti, norme e standard tecnici e operazionali, per la sicurezza delle reti e dei servizi internet;
d) articolare le azioni relative alla proposta di norme e di procedimenti relativi alla regolamentazione delle attività connesse a Internet.
Per eseguire le proprie attività, il CGI. br ha creato un'entità civile, senza fini di lucro, denominata Nucleo di Informazione e Coordinamento del .BR (NIC.br). La creazione di questa persona giuridica ha conferito maggior autonomia amministrativa, facilitando l'esecuzione delle attività assegnate al CGI.br, come, per esempio, la raccolta dei dati per la registrazione dei nomi di dominio.
Attualmente, il Marco Civil costituisce la principale iniziativa legislativa riguardante Internet in Brasile. Il Marco Civil vuole stabilire diritti e obblighi degli internauti, provider di accesso, portali e altri attori Internet. I principi di questa iniziativa sono:
a) la conservazione dei registri di connessione e altri dati che possano essere fonte di informazioni per rilevare atti criminali praticati in Internet;
b) la neutralità della rete;
c) la tutela della privacy dei dati degli internauti;
d) la responsabilità per atti praticati online e per i contenuti pubblicati su Internet.
19.2 Nome del Dominio
Il nome di dominio ha come obiettivo l'identificazione e la localizzazione dei computer in Internet. L'attività di registrazione dei nomi di dominio in Brasile spetta al NIC.br, delegato dal CGI.br (Risoluzione CGI.br 1/05). La registrazione dei nomi di dominio è sottoposta alle disposizioni della Risoluzione CGI.br 8/08.
Le risoluzioni sopra citate stabiliscono che il diritto al nome di dominio è conferito al primo che lo richiede (soddisfatte le esigenze applicabili). Non sono passabili di registrazione i nomi di dominio che contengano parole di registro linguistico informale o che siano riservati per definizione al CGI.br o al NIC.br, né che possano indurre terze parti in errore, come nel caso di nomi che rappresentino marche notoriamente conosciute (eccetto quando richiesto dai rispettivi titolari).
La composizione del nome di dominio deve rispettare la proprietà industriale di terzi. Così, il titolare di un determinato marchio all'Istituto Nazionale per la Proprietà Industriale (INPI) potrà impedire l'utilizzo del nome di dominio in questione da parte di terzi. Differentemente dalla registrazione del marchio all'INPI, la registrazione del nome di dominio nel NIC.br non possiede natura costitutiva. Si tratta di una mera procedura amministrativa, al fine di evitare la duplicità dei nomi e dare il via ai procedimenti tecnici che rendano l'indirizzo accessibile via Internet.
La registrazione del dominio può essere cancellata, tra le altre ipotesi, per inosservanza delle regole previste dal CGI.br, per mancata osservanza dell'obbligo da parte di un'impresa straniera a stabilirsi in Brasile entro dodici mesi dopo la dichiarazione presentata al CGI.br, o per ordine giuridico (art. 92 della Risoluzione CGI.br 8/08). I nomi di dominio sono stati oggetto di varie azioni giuridiche, nella maggior parte delle quali si è discusso la cancellazione, la sospensione o il trasferimento del nome di dominio all'autore dell'azione, così come l'astensione dall'uso del nome di dominio per l'accusato.
Il Brasile sta implementando un meccanismo amministrativo per ridurre le dispute relazionate ai nomi con dominio ".br", denominato Sistema Amministrativo dei Conflitti Internet, o SACI-Adm. Il sistema ha come obiettivo la risoluzione delle dispute tra titolari di un nome di dominio ".br" e qualsiasi terza parte che contesti la legittimità di queste registrazioni. Il SACI-Adm si limita a determinare il mantenimento della registrazione, il suo trasferimento o cancellazione. Il titolare del nome di dominio oggetto di dispute aderirà al SACI-Adm tramite il contratto che regola la registrazione dei nomi di dominio ".br ".
19.3 Proprietà Intellettuale
Alle opere inserite nell'ambiente del commercio elettronico (testi, musiche, disegni, fotografie, programmi per i computer etc.) si applicano le disposizioni della Legge sui Diritti d'Autore (Legge n° 9.610, del 19.2.1998) e della Legge sul Software (Legge n° 9.609, del 19.2.1998). Esistono almeno quattro modalità di espressione intellettuale presente nei mezzi attualmente utilizzati per il commercio elettronico: (i) programmi per i computer; (ii) opere multimediali; (iii) siti web; e (iv) base di dati elettronica.
I programmi per i computer godono della protezione conferita dalla Legge sul Software e dalla Legge sui Diritti d'Autore. L'opera multimediale, che riunisce varie forme di espressione, gode della protezione della Legge sui Diritti d'Autore, tramite i dispositivi applicabili a ciascuna delle forme di espressione che la compongono. Anche il sito web è tutelato dalla suddetta Legge, nella misura in cui lo sono le diverse opere che la compongono (espressione grafica, suoni, programmi peri computer etc.). Le basi di dati elettroniche sono tutelate dalla Legge per i Diritti d'Autore quando, per selezione organizzazione e disposizione del contenuto, sono considerate una creazione intellettuale, mentre non sono tutelate dalla suddetta Legge le basi di dati senza queste peculiarità. Le questioni relative alla necessità di protezione aggiuntiva del sito web, rispetto alle forme di espressione creativa in esso contenute (per esempio, struttura e metodi commerciali) e al contenuto delle basi di dati elettroniche (dati propriamente detti), sono state oggetto di discussione tra specialisti del settore e a riguardo ancora manca un adeguato supporto legale in Brasile.
19.4 Aspetti generali del commercio elettronico
Si definisce commercio elettronico l'acquisto e la vendita di prodotti o la prestazione di servizi realizzata virtualmente. Questa pratica commerciale si basa sul trasferimento elettronico di informazioni tra tre gruppi base di partecipanti: società, Governo e individui.
Tra le modalità più recenti di commercio elettronico ci sono l'm-Commerce e il t-Commerce. Um-Commerce è la possibilità di realizzare le transazioni commerciali tramite apparecchi mobili (cellulari, tablet) e il t-Commerce è un termine usato per l'e-Commerce realizzato tramite televisori digitali connessi al web, che funzionano come canali di comunicazione per la commercializzazione di qualsiasi prodotto, attraverso semplici comandi da telecomando.
Il commercio elettronico in Brasile presenta chiari segnali di evoluzione e, dal suo sviluppo, è stata creata, nel Maggio 2001, la Camera Brasiliana per il Commercio Elettronico, entità multisettoriale di economia digitale in Brasile e in America Latina, che mira a promuovere, rappresentare e difendere gli interessi collettivi delle società, entità e internauti associati coinvolti nelle attività di commercio elettronico.
In sintonia con questo panorama, l'area dei servizi governativi elettronici sta guadagnando forza nello scenario politico, principalmente con gli investimenti in tecnologia e in pianificazione. Nell'ottobre 2000, fu creato il Comitato Esecutivo del Governo Elettronico, con l'obiettivo di formulare politiche, stabilire direttrici, coordinare e articolare azioni di integrazione del Governo elettronico, per la prestazione di servizi e informazioni al cittadino.
Il servizio di Governo Elettronico (e-Gov) è uno strumento elettronico di relazione tra Governo-Governo (G2G), Governo-fornitore (G2B) e Governo-cittadini (G2C), che apporta modifiche significative alla relazione tra il Governo e la società, richiedendo alle istituzioni un investimento in infrastruttura tecnologica che veicoli il grado di sicurezza richiesto, garantendo il diritto dei cittadini alla privacy e alla trasparenza dei governanti. Sono chiari esempi di programmi online i proclami elettronici federali, i bandi pubblici, la Rete Governo, il portale Minas, il bando elettronico a Sào Bernardo do Campo, il portale Comprasnet, tra i diversi servizi offerti dai governi statali e municipali.
19.5 Aspetti Legali del Commercio Elettronico
Il Brasile ancora non dispone di una legge che tratti specificamente del commercio elettronico. Gli specialisti e le autorità governative ancora discutono la necessità di una maggiore o minore regolamentazione sull'argomento. Nel frattempo, si registrano consensi sulla necessità di adozione di una legislazione specifica per la sicurezza giuridica delle trattative realizzate virtualmente.
Attualmente le autorità federali stanno valutando dei progetti di legge sul commercio elettronico, tra i quali: i Progetti di Legge della Camera n° 1.589/99 (annessa al PL n° 1.483/99), n° 6.965/02 e n° 7.093/02 (annessi al PL n° 4.906/01 originati dal Senato) e n° 3.303/00 (annesso al 3.016/2000) e i progetti di Legge del Senato n° 672/99 (proposta originaria), tenendo conto del sostitutivo PL 4.906/01 (con vari allegati).
Il progetto di Legge n° 1.589/99, elaborato dalla Commissione Speciale di Informatica Giuridica dell'Ordine degli Avvocati del Brasile - Sezione di San Paolo (OAB/SP), si è ispirato alla proposta di direttiva europea (oggi approvata con n° 1999/93/ CE), così come ai suggerimenti contenuti nella legge Modello del Commercio Elettronico (1996) della Commissione delle Nazioni Unite per il Diritto Commerciale Internazionale (UNCITRAL). In sintesi, tratta i seguenti aspetti: (i) non obbligatorietà di autorizzazione previa per l'offerta di beni e di servizi tramite mezzo elettronico; (ii) obbligatorietà dell'identificazione dell'offerente, del provider di accesso e dei sistemi di sicurezza per l'archiviazione del contratto elettronico; (iii) regole di utilizzo delle informazioni di carattere privato; (iv) sicurezza e certificazione elettronica delle transazioni; (v) responsabilità degli intermediari, che trasmettono e archiviano dati personali; (vi) applicabilità delle norme di protezione e di difesa del consumatore; (vii) efficacia giuridica delle firme elettroniche e dei documenti elettronici; (viii) certificazioni elettroniche pubbliche e private; (ix) responsabilità di atto notorio relazionato all'attività di certificazione elettronica; (x) registri elettronici; (xi) competenza del Potere Giudiziario per autorizzare, regolare e controllare l'esercizio delle attività di certificazione; (xii) competenza del Ministero della Scienza, Tecnologia e Innovazione per regolamentare aspetti tecnici delle certificazioni; (xiii) sanzioni amministrative e penali applicabili.
Il Progetto di Legge n° 3.303/00 regola l'operatività e l'uso di Internet in ambito nazionale, apportando le seguenti innovazioni, tra le altre: (i) classificazione del provider di accesso come prestatore di servizi in aggiunta al servizio di telecomunicazione; (ii) istituzione di meccanismi di sicurezza, registro degli utenti nei provider di accesso e mezzi adeguati per l'identificazione delle pratiche illecite su internet; (iii) creazione di registri e coordinamento dei nomi di dominio da parte del Comitato Gestore di Internet per il Brasile; e (iv) creazione del Consiglio Etico per Internet.
Il Progetto di Legge n° 672/99, presentato pochi mesi dopo il PL 1.589/99, incorpora quasi integralmente i precetti della Legge Modello della UNCITRAL e tocca i seguenti punti: (i) riconoscimento degli effetti giuridici dei messaggi di dati; (ii) equiparazione del messaggio elettronico al messaggio stampato; (iii) equiparazione dei metodi di identificazione elettronica alla firma; (iv) autenticità delle informazioni inviate con mezzo elettronico; (v) conservazione dei messaggi elettronici; (vi) validità delle dichiarazioni di volontà e definizione di contratti attraverso mezzi elettronici; (vii) principi applicabili alla determinazione del mittente, del destinatario, del tempo e del luogo relativi all'invio o al ricevimento dei messaggi elettronici.
Infine, il Progetto di Legge n° 4.906/01 regola il commercio elettronico su tutto il territorio nazionale, sottolineando la necessità di uniformità delle norme sul commercio elettronico a livello internazionale, creando dispositivi che regolano l'applicazione dei requisiti legali ai messaggi elettronici e alla comunicazione di messaggi elettronici, comprese le informazioni sulla stipulazione e la validità dei contratti celebrati online.
19.6 Applicabilità delle Norme Generali di Diritto Brasiliano
Davanti all'inesistenza di una legge specifica per regolamentare le questioni giuridiche derivanti dalle relazioni virtuali, sono applicabili al commercio elettronico in Brasile, sia direttamente che per analogia, i precetti delle leggi attualmente in vigore sul territorio nazionale pertinenti alle trattative e alle pratiche tradizionali del commercio. Si applicano quindi i principi contenuti nella Legge Introduttiva al Codice Civile, per gli aspetti rilevanti, considerando il carattere transnazionale del commercio elettronico.
19.6.1 Norme Applicabili alla Stipula dei Contratti
Così come per gli atti giuridici in generale, la cui validità dipende dalla presenza di un individuo capace di intendere e volere, oggetto lecito e definito in forma prescritta o non proibita dalla legge, quelli realizzati in ambiente virtuale si reputano ugualmente validi quando vengono rispettati tali requisiti, alla luce del Codice Civile brasiliano. In questo senso, la contrattazione elettronica tra presenti si considera effettiva quando la proposta e l'accettazione si realizzano immediatamente (online), applicando, in questo caso, l'articolo 428, I, del Codice Civile/2002. A sua volta, la contrattazione elettronica tra assenti si verifica quando la proposta e l'accettazione si realizzano mediante posta elettronica (e-mail), dal momento che le parti non sono connesse online, applicando in questo caso l'articolo 434 del Nuovo Codice Civile.
19.6.2 Legge Applicabile e Competenza Giurisdizionale
L'articolo 435 del Nuovo Codice Civile brasiliano prevede che il contratto sia stipulato nel luogo dove viene fatta la proposta. La Legge Introduttiva al Codice Civile dispone, all'articolo 9°, che gli obblighi decorrenti dal contratto si basino sulla legge del Paese dove si stipula, stabilendo, inoltre, che tali obblighi si definiscono nel luogo di residenza del proponente. Così, un'operazione commerciale elettronica stipulata tra parti con residenza in Paesi differenti sarà regolata dalla Legge del Paese dove risiede il proponente. Ciò significa che, per una proposta fatta da una società o da una persona residente all'estero e accettata da una società o persona residente in Brasile, sarà applicabile la Legge del Paese straniero di residenza del proponente, al contrario se la proposta viene fatta da una società o da una persona residente in Brasile e accettata da una società o persona residente all'estero, sarà applicata la legge brasiliana.
La competenza per giudicare i conflitti derivanti da contratti virtuali non è ancora stata regolamentata in Brasile tramite legge scritta. L'inesistenza di frontiere e di riferimenti fisici in Internet rende difficile l'identificazione e l'assegnazione delle competenze di giudizio. Il Progetto di legge n°672/99 adotta le linee basiche della Legge Modello della UNCITRAL, che, in materia di competenza, ha istituito che il luogo di invio o di ricevimento del messaggio elettronico sarà sempre quello dei contraenti, salvo: (i) quando il mittente e il destinatario non indicano un luogo di residenza al momento della stipula del contratto, sarà considerato il loro domicilio abituale; (ii) quando i contraenti abbiano più di un indirizzo di residenza, ipotesi per la quale sarà considerato l'indirizzo che abbia più relazioni con la transazione.
La competenza internazionale quando il contratto è stipulato da contraenti residenti in Paesi differenti, si basa sugli articoli 88, 89 e 90 del Codice di Procedura Civile che stabiliscono che l'autorità giudiziaria brasiliana sia competente quando: (i) l'accusato, di qualsiasi nazionalità, sia domiciliato in Brasile (considerando come domiciliati nel Paese le persone giuridiche che abbiano filiali, agenzie o succursali); (ii) l'obbligo è espletato in Brasile; e (iii) l'azione trae origine da un fatto accaduto in Brasile. Così, nel contratto elettronico stipulato da due società con sede in Paesi differenti, avendo il proponente sede all'estero, senza filiali in Brasile, la legge applicabile sarà quella del Paese straniero. Se l'obbligo derivante dal contratto deve essere attuato in Brasile, la giustizia brasiliana sarà competente per giudicare il caso.
19.6.3 Norme Applicabili alla Prova Documentale
Il Codice di Procedura Civile stabilisce che sono ammessi tutti i mezzi moralmente legittimi per provare la veridicità di un fatto. Il Codice Civile/2002 dispone, all'articolo 225, che qualsiasi riproduzione elettronica di fatti o di cose sia prova degli stessi, nel caso la parte contraria ne impugni la veridicità. Pertanto, nel caso di impugnazione dalla parte contraria, la prova sulla correttezza delle informazioni in formato elettronico dipende, generalmente, da una perizia, restando fino a quel momento, senza trattamento adeguato nell'ordinamento vigente la questione della possibilità di alterazione del contenuto di un documento elettronico e dell'incertezza sull'autore.
19.6.4 Norme Applicabili alle Responsabilità degli Offerenti di
Beni e Servizi
La responsabilità per beni e servizi commercializzati tramite mezzi elettronici è sottoposta alle stesse norme legali applicabili alla commercializzazione tramite altri canali.
In particolare, quando i beni o servizi sono offerti al pubblico consumatore, le rispettive transazioni saranno sottoposte alle norme del Codice di Difesa del Consumatore (CDC, Legge n° 8.078/90). L'applicazione di queste norme si attuerà quando si tratti di relazione di consumo, caratterizzata semplicemente dalla presenza della figura del consumatore (persona fisica o giuridica che acquisisca o utilizzi un prodotto o un servizio come consumatore finale) e del fornitore di beni o servizi (persona fisica o giuridica, pubblica o privata, nazionale o straniera, così come enti senza personalità giuridica, che svolgano attività di produzione, montaggio, creazione, costruzione, trasformazione, importazione, esportazione, distribuzione o commercializzazione di prodotti o prestazione di servizi) in entrambi i poli della transazione.
Nei rapporti di consumo interno, via commercio elettronico, sono applicabili i precetti del Codice di Difesa del Consumatore: (i) sul diritto di informazione sul fornitore e sulle caratteristiche del prodotto o servizio offerto; (ii) sulla protezione contro le pratiche commerciali considerate abusive e sulla pubblicità ingannevole; (iii) sulle banche di dati e sulla registrazione dei consumatori; (iv) sul diritto di recesso; e (v) sul carattere vincolante dell'offerta.
Sull'e-Commerce realizzato tra imprenditori, sia via Internet (business to business), sia tramite posta elettronica (eletronic data interchange), non si applica il Codice del Consumo, tenendo in considerazione che l'imprenditore non è il destinatario finale del prodotto.
Nelle relazioni di consumo nelle quali si superino le frontiere nazionali (transnazionali) realizzate tramite commercio elettronico, sarà applicato il § 22 dell'articolo 92 della Legge Introduttiva del Codice Civile, che dispone quanto segue: "l'obbligo risultante dal contratto deve ritenersi costituito nel luogo dove risiede il proponente". Così, nel caso di società proponente che sia domiciliata all'estero e non abbia filiali in Brasile, il consumatore non sarà supportato dal CDC, poiché valgono le leggi del Paese dove si trova il proponente.
Questa materia tuttavia non è ancora regolata in modo definitivo; esiste un accordo giurisprudenziale nel senso che, nelle relazioni di consumo estere, esiste un rappresentante del fornitore in Brasile, il quale potrà subire azioni secondo quanto stabilito dal Codice del Consumo, in virtù della solidarietà esistente nelle regole pertinenti alla responsabilità nelle relazioni di consumo.
19.6.5 Spam o Posta Elettronica Indesiderata
La pratica dello spam, che consiste nell'invio di corrispondenza elettronica indesiderata, è vietata legalmente nel Codice del Consumo, che stabilisce la proibizione al fornitore di inviare o di spedire prodotti o servizi al consumatore, senza esplicita e previa richiesta dello stesso. I fornitori che inviano spam potranno incappare in pene, secondo l'articolo 62, V e 84, entrambi del Codice di Difesa del Consumatore.
Esistono progetti di legge che disciplinano, specificamente, l'invio di spam, tra di essi menzioniamo: il PL 21/04 e il PL 36/04 (allegati al PL 367/03); il PL 2.766/03 e il PL 757/03 (sull'invio di spam a cellulari); e il PL 2.186/03 (allegati al PL 2.423/00, 3.731/04, 3.872/04, 2.423/03).
19.7 Aspetti Tributari del Commercio Elettronico
Il commercio elettronico implica una molteplicità di transazioni che portano ripercussioni nella sfera tributaria, fatto che è fonte di preoccupazione a livello mondiale.
I contributi sulla fornitura di prodotti tramite commercio elettronico consiste nell'Imposta sulla Circolazione delle Merci e dei Servizi (ICMS), anche se la merce è originaria di altri paesi, secondo l'articolo 155, paragrafo 2°, inciso IX, della Costituzione Federale.
Quanto ai servizi di conferma di accesso a Internet, ancora ci sono divergenze sull'applicazione o meno della ICMS, Imposta sui Servizi di Qualsiasi Natura (ISSQN), considerando che la ICMS non incide sulla prestazione di servizi di prova di accesso ad Internet poiché tale accesso non costituisce servizio di comunicazione, secondo l'articolo art. 155, II, della CF (Accordo del 29 Gruppo di SJ. REsp n° 456.650/ PR, de Rel.: Min. ELIANA CALMON. J. 24.6.2003. DJU. 8.9.2003).20 La questione è importante data la differenza tra le aliquote delle differenti imposte, differenza che può arrivare al 20%, poiché nel commercio elettronico la ICMS può richiedere aliquote fino al 25%, mentre la ISS arriva all'aliquota massima del 5%.
La Costituzione Federale assegna ai Municipi la competenza per istituire le imposte sui servizi di qualsiasi natura non compresi nell'ambito sul quale incide la ICMS e definiti in leggi complementari. I servizi derivanti dall'accesso a Internet non si trovano nelle liste allegate al Decreto Legge n° 406/68 (valido fino al 31.7.2003) e la Legge Complementare n° 116/03 (valida a partire dal 1°.8.2003), che definisce i servizi passibili di contributo ISS. Pertanto, oltre a non essere sottoposti al contributo ICMS, i servizi Internet non costituiscono nemmeno un fatto sottoposto al tributo ISS, poiché non inclusi nella lista dei servizi soggetti a questo contributo.
Si noti che il Progetto di Legge n° 3.303 annovera i servizi Internet nella classificazione dei prestatori di servizi, secondo quanto stabilito nel Codice del Consumo.
20 Confermato dalla MC 10.388/SP, Ministro Luiz Fux, DJ 20.2.2006; Resp 736.607/PR, Ministro Francisco Falcão, j. 25.10.2005; Resp 511.390/MG, Ministro Luiz Fux, j. 19.5.2005; AgRg nos EDcl no Ag 883.278/RJ, Ministro Luiz Fux, j. 4.3.2008.
19.8 Efficacia Probatoria del Documento Elettronico
Il presente studio ha come obiettivo l'analisi della possibilità di utilizzo dei progressi tecnologici per dimostrare fatti articolati nel corso dell'attività giurisdizionale. Secondo il principio costituzionale di ampia difesa, ci si può avvalere delle attuali forme contrattuali derivanti dai progressi informatici o "telematica".
19.8.1 Teoria Generale delle Prove
Si definisce prova il mezzo utilizzato dalle parti in causa per convincere il magistrato riguardo un fatto nel corso di un procedimento giudiziario. Il giudizio nelle maggior parte dei processi prevede la soluzione di questioni di fatto. Di norma, l'accesso del giudice a tali fatti dipende dalle prove. Teoricamente, la probabilità di prendere la decisione giusta cresce in proporzione diretta all'idoneità dei meccanismi probatori.
Il destinatario della prova è il giudice. Il giudizio deve essere emesso in conformità con le prove inserite nel processo (art.128 del Codice di Procedura Civile). Il giudice deciderà secondo la verità degli atti (verità processuale) e non secondo la verità naturale (verità reale). Questo limite è necessario per evitare l'influenza dell'arbitrio soggettivo.
Durante la fase probatoria, l'azione del giudice deve essere estremamente cauta e deve poter utilizzare tutti i mezzi necessari per avvalorare e analizzare con criterio la situazione e per definire il proprio convincimento. La mancata considerazione delle prove da parte del giudice costituisce limitazione della difesa (art. 52, LV, Costituzione Federale). Il giudicante, basandosi sui principi di Legge (persuasione razionale), tenterà di ricostruire i fatti discussi negli atti per definire in che modo essi si siano svolti. Il giudicante è libero di analizzare i fatti, ovviamente però, questa libertà non indica arbitrio giudiziale.
Quanto ai mezzi utilizzati per le prove, nel sistema legale brasiliano non esiste una regola tassativa, ma si ammettono "tutti i metodi legalmente e moralmente legittimi, anche se non specificati in questo Codice" (articolo 332 del Codice di Procedura Civile). L'ordinamento brasiliano ammette anche le "prove atipiche" o "non denominate", e rifiuta le prove "illegittime", ossia quelle contro le norme del Diritto Processuale, sia riguardo il mezzo che il modo per ottenerle.
La prova documentale è l'oggetto che rappresenta e definisce un modo di pensare. Quando avvenimenti e idee siano portati a giudizio come fatti, il documento è un oggetto rappresentativo del fatto. Come oggetto rappresentativo, il documento non esiste nel suo stato naturale, ma si forma a partire dall'azione e, pertanto, assume una certa forma o mezzo.
I documenti possono essere scritti o non scritti, pubblici o privati. Alcuni dottori della materia classificano i documenti secondo autenticità, origine, sottoscrizione, mezzo di formazione (diretto, indiretto; scritto o grafico), contenuto (narrativo o costitutivo), forma (registro linguistico formale o informale) etc. Il documento è ad solemnitatem quando è indispensabile per la sostanza (natura, forma e costituzione) dell'atto e sarà ad probationem quando costituisce una mera prova dell'atto o dei suoi effetti. Per i documenti pubblici, poiché firmati da un pubblico ufficiale (pubblico riconoscimento), è garantita la presunzione juris tantum di autenticità, eccetto nell'ipotesi dell'esistenza di prove sulla loro falsità (materiale o ideologica).
La forza probatoria dei documenti privati è ribaltata, considerando la diversità delle forme con le quali si possono presentare. Per esempio, un documento privato scritto e firmato, o solo firmato, possiede presunzione legale che le dichiarazioni in esso contenute siano veritiere. Secondo l'articolo 388, I, del Codice di Procedura Civile Brasiliano, il documento privato cessa di essere meritevole di fiducia quando viene contestata la firma. Per mettere in dubbio la veridicità di un documento pubblico o privato, deve esserci dalla parte interessata un pregiudizio di falsità (principaliter o incidenter tantum), affinché la falsità sia dichiarata in sede di giudizio. Il documento privato deve essere necessariamente scritto dalla propria o altrui parte, e potrà essere o non essere firmato. Secondo la dottrina tradizionale, l'autore del documento privato sarà colui che lo ha firmato, la dispensa dalla firma è prevista solo per i documenti che non la richiedano obbligatoriamente, come nel caso dei libri contabili.
A questo punto sorgono i dubbi relativi ai documenti elettronici e al loro utilizzo come prove in sede di giudizio. L'uso di mezzi elettronici nel costituire atti giuridici rappresenta la progressiva sostituzione della grafia con gli impulsi elettronici. La firma dell'autore non accompagna necessariamente il documento, sostituita dai cosiddetti codici o segni confidenziali.
19.8.2 Inquadramento del Documento Elettronico tra i Diversi Tipi di Documento
La dottrina deve abbandonare la nozione tradizionale di prova documentale, per ammettere una nuova forma di espressione, che non è né orale né scritta, ma digitale.21 Tutti i documenti sono una dichiarazione, ossia rappresentano un fatto presente o passato. Accade lo stesso con il documento digitale, con l'unica differenza che, per questo tipo di documento, la percezione sensoriale del ricevente non è immediata. Ossia: affinché la rappresentazione diventi comprensibile, è necessario il ricorso a un'elaborazione elettronica, che si traduce in un oggetto (intermediario) che permetta all'osservatore la cognizione della dichiarazione rappresentata nel documento.22 All'interno di un'ampia classificazione documentale, il documento informatico si inquadra nella
21 Cf. Graziosi, Andrea. “Premesse ad una teoria probatoria del documento informatico”, in Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile, Anno LII, n. 2, giugno/98, Milano, Giuffrè, p. 487.
22 Graziosi, Andrea, op. cit., p. 491. categoria dei documenti indirettamente rappresentativi. Si può affermare che un documento informatico è qualsiasi oggetto che, interagendo con un computer, sia capace di trasmettere la rappresentazione di un fatto presente o passato.23
19.8.3 Supporto Rappresentativo
Il contenuto del documento elettronico, per il suo carattere immateriale, si appoggia sempre ad un supporto rappresentativo, ossia un oggetto nel quale sia contenuta la dichiarazione digitale (floppy disk, nastro magnetico, compact disk etc.). Il supporto rappresentativo è relazionato alle esigenze legali di conservazione dei documenti.
All'inizio la dottrina considerava il supporto magnetico (rappresentativo), e non le informazioni in esso contenute in formato digitale, come l'originale del documento.24 Questa posizione pare essere superata, visto che ad oggi il supporto è considerato solo un mezzo di conservazione del documento, la cui importanza risiede unicamente nel contenuto.
Prendendo ad esempio i paesi dell'Europa occidentale negli anni '8025, più precisamente Belgio e Francia, la trascrizione o la stampa su carta del documento elettronico erano sempre considerate copie. Questo non significa che tali copie (intese come stampa su supporto cartaceo del contenuto del documento elettronico) non possano essere utilizzate in sede di giudizio. La legislazione francese permetteva, e permette, secondo l'art. 1.348, allineato con il Codice Civile, l'utilizzo della copia fedele e duratura poiché l'originale risulti inesistente o irrecuperabile.
Dagli anni '80, il posizionamento della dottrina e della legislazione
23 Graziosi, Andrea, op. cit., p. 492.
24 Cf. Amory, Bernard e Poullet, Yves, “Le droit de la preuve face a l’informatique et à la télématique”, in Revue Internationale de Droit Comparé, n. 2, aprile/giugno 1.985, pp. 340/341.
25 Cf. Amory, Bernard e Poullet, Yves, op. cit., p. 341. europea ha subito diverse modifiche. Attualmente, non si considera più il supporto come l'originale del documento. Questo è ciò che deriva dalle regole contenute nella Direttiva 97/7 dell'Unione Europea per il Commercio a Distanza, che regolamenta i contratti conclusi tra consumatori e fornitori attraverso la comunicazione a distanza e senza la presenza fisica e simultanea di una o entrambe le parti.26 La direttiva, per evitare la mancanza di sicurezza offerta dalla conservazione di dati su supporti magnetici e mirando alla tutela delle parti contraenti , dispone che le dichiarazioni proferite in contratti di commercio a distanza debbano essere confermate per iscritto o con altro mezzo durevole (articolo 5°).
Si noti che la nuova legislazione comunitaria e anche la dottrina che si è formata intorno ad essa ha tenuto in considerazione la preoccupazione per i mezzi di conservazione dei documenti informatici. Così nel 1998 il Prospective UCC (Uniform Commercia) Code), Progetto di Codice Commerciale Uniforme per L'unione Europea all'art. 213, usa il termine record (registrazione), invece di writing (scritto tradizionale). Per i fini del UCC, il termine record equivale all'informazione scritta su mezzo tangibile o archiviata su supporto elettronico o con qualsiasi altro mezzo recuperabile in forma intangibile. 27
19.8.3.1 Questioni Processuali Relative alla Prova
L'analisi del valore provante del documento elettronico e la sua
26 Cf. Silva, Ricardo Barretto Ferreira da e Paulino, Valéria in “Relevant issues in conducting commerce on the Internet”, studio presentato nella 10th Annual Conference on Legal Aspects of Doing Business in Latin America, 1.998, p.10-11.
27 Selected Provisions and Comments from Proposed Ar ticle 2B – September, 1997, p. 14, apud Silva, Ricardo Barretto Ferreira da e Paulino, Valéria, op. cit., p. 15. Altre nuove direttive della UEE sulla materia: Direttiva 21/2002, ha istituito un quadro comune di rete e servizi di comunicazioni elettroniche; Direttiva 65/2002, tratta del commercio di servizi bancari a distanza; Direttiva58/2002, tutela la vita privata nelle sue connessioni con la comunicazione elettronica. conseguente accettazione nei tribunali, si suddivide necessariamente nell'esame di tre aspetti principali: prova dell'esistenza del documento, prova della provenienza della dichiarazione contenuta e prova del contenuto del documento.
19.8.3.2 Prova dell'Esistenza del Documento Elettronico
Il vantaggio della telematica è la rapidità, l'inconveniente la fugacità. È quindi possibile immaginare le difficoltà che, a volte, si incontrano per confermare l'esistenza di un documento. La prova dell'esistenza del documento è a carico di chi richiede il suddetto documento in proprio favore, secondo quanto stabilito dal Sistema Giuridico Brasiliano (art. 333, 1 e II del CPC).
Nell'ordinamento brasiliano, la regola è la libertà di utilizzo dei diversi mezzi di prova previsti o meno dalla legge (art. 332, CPC). Tale regola comporta alcune eccezioni, in relazione a determinati tipi di atti giuridici (contratti di valore superiore a quello fissato dalla legge, per esempio).
La dottrina italiana di solito equipara, nella pratica e per effetto della prova, il documento dichiaratorio (categoria che include quella del documento elettronico) con la scrittura privata, prevista nell'art. 2.702 del Codice Civile italiano.21 Proprio questo articolo presenta l'ipotesi secondo la quale la scrittura privata acquisisce efficacia probatoria.
I sistemi di common law definiscono, a loro volta, due norme fondamentali, che sembrano ostacolare la prova di esistenza del documento elettronico: la regola di testimonianza indiretta (hearsay rule) e la regola dell'originale (best evidence rule).29 L'esame di queste regole permette di verificare come la questione viene trattata, in linea generale, nei paesi come la Gran Bretagna o gli Stati Uniti.
28 Graziosi, Andrea, op. cit., p. 501.
29 Cf. Amory, Bernard e Poullet, Yves, op. cit., p. 335.
Considerando la regola della testimonianza indiretta, la testimonianza, mezzo di prova privilegiato nel diritto anglo-sassone, è permessa solamente se apportata da colui che ha conoscenza diretta e personale dei fatti sui quali depone. Si applica questa regola ai documenti scritti, un documento non può essere considerato come mezzo di prova idoneo, se il rispettivo autore (mittente) non sia presente per testimoniare rispetto al suddetto documento. Poiché in ambito elettronico, l'informazione originale passa attraverso vari soggetti, è chiaro che la regola in esame costituisce un ostacolo alla prova di esistenza del documento stesso.
Secondo la regola dell'originale, un documento è valido solamente come mezzo di prova se presentato nella sua versione originale. Il documento elettronico possiede forma digitale, solo il rispettivo supporto rappresentativo è materiale. Essendo questa la situazione, la regola dell'originale ostacola, all'inizio, la prova di esistenza del documento informatico, che è immateriale.
Esistono nel diritto anglo sassone, numerose eccezioni alla hearsay rule e alla best evidence rule, le quali minimizzano la difficoltà di prova dell'esistenza del documento elettronico. In merito, si può citare l'inglese Civil Evidence Act del 1.968 e l'americana Business Records Exception, entrambe esaminate in seguito.
19.8.3.3 Origine della Dichiarazione e Firma Elettronica
Un altro tema di interesse è la questione del dubbio sull'identità del dichiarante. Questo tema sarà intimamente legato a quello della firma elettronica, che sarà esaminato in dettaglio più avanti. Di fatto, alla semplice digitazione di un nome in chiusura di un documento elettronico, non si può attribuire lo stesso valore di una firma convenzionale. La sottoscrizione convenzionale possiede peculiarità (principalmente in riferimento alle caratteristiche della calligrafia del sottoscrittore) che la rendono unica e di difficile contraffazione.
La pratica commerciale apporta alcune soluzioni per questo problema. Un codice segreto inserito dall'utilizzatore del sistema elettronico è una fonte di identificazione frequentemente utilizzata nelle transazioni elettroniche. La critica a riguardo è che questo metodo non permette l'identificazione fisica dell'individuo coinvolto. Pertanto, sarebbero necessarie tecniche che permettano di riconoscere a distanza una caratteristica fisica dell'individuo, come l'identificazione della digitazione o del timbro di voce.
I progressi dell'informatica hanno proposto nuove e moderne tecniche per verificare "l'autore" del documento elettronico. Quello che oggi si chiama comunemente firma elettronica è, in realtà, uno speciale procedimento informatico di controllo della provenienza dei documenti elettronici. Si tratta di adottare un sistema crittografico, il cui valore provante è equiparabile a quello della firma tradizionale.3' Funziona nel modo seguente: l'utilizzatore del sistema elettronico è munito di un paio di chiavi asimmetriche, una privata e una pubblica. Entrambe sono costituite da un codice alfanumerico, con la differenza che, per la chiave privata il codice è segreto e a conoscenza solo dell'utilizzatore. Il codice corrispondente all'altra chiave è di dominio pubblico e fa parte di una lista accessibile agli altri utilizzatori. Le due chiavi sono compatibili e identificabili reciprocamente, questo rende possibile, quindi, il sistema di firma digitale o firma elettronica.31
A fini probatori, la firma elettronica diverge totalmente dalla firma convenzionale. Questo perché quest'ultima ha carattere di prova documentale direttamente rappresentativa, bastando al giudice per procedere direttamente alla presa in esame della prova. Per quel che riguarda la firma digitale, questa esige un trattamento differente: la verifica della provenienza della dichiarazione dipende
30 Cf. Graziosi, op. cit., “l’apposizione della firma digitale integra un atto di volontà, giuridicamente rilevante, di assunzione di paternità della dichiarazione cui si riferisce”.
31 Graziosi, Andrea, op. cit., p. 507. dall'intermediazione di un computer che possa processare il metodo di controllo sopra descritto. Così la firma elettronica non può essere una prova direttamente rappresentativa. Da questo deriva una situazione particolare: la prova della dichiarazione contenuta nel documento informatico è documentale, poiché la prova della provenienza è costituente.32
19.8.3.4 Prova del Contenuto del Documento
La successiva questione cruciale che si pone riguarda la credibilità del contenuto del documento. I documenti informatici sono passabili di manipolazioni che non lasciano tracce.
Sono due i tipi di rischio ai quali sono soggetti i documenti elettronici: gli errori e le frodi. Gli errori hanno origine diversa: umana, tecnica o esterna. La maggior parte degli errori di origine umana si devono a errori nella lavorazione dei dati. Gli errori di origine esterna sono imputabili, principalmente, all'ambiente (temperatura, umidità, per esempio). I difetti di origine tecnica risultano dal malfunzionamento del software o del computer utilizzato. La frode si differenzia dall'errore poiché la frode è di carattere doloso.
Si tratta di un problema di difficile soluzione. È stata proposta la creazione di casistiche penali, con relative pesanti sanzioni. In Brasile, possiamo citare il progetto di legge n° 84 del 1999, redatto dal deputato Luiz Piauhylino, già approvato dalla Camera dei Deputati e con relativo passaggio al Senato Federale con classificazione n° 89/03, PL 407/2005 (sul giudizio di hackers e crackers).
32 Graziosi, Andrea, op. cit., p. 510.
19.8.4 Testi Legali in Materia di Commercio Elettronico
La Civil Evidence Act (Gran Bretagna, 1.968) è stata pioniera poiché già conteneva disposizioni sulla prova prodotta elettronicamente, creando le condizioni per la sua validità in tribunale. Prevedeva anche la redazione di un certificato di identificazione del documento, che doveva essere sottoscritto dalla persona responsabile per il contenuto del documento e presentato in tribunale.
Negli USA, esiste la Uniform Business Records as Evidence Act e le Uniform Rules of Evidence, anch'esse risalenti agli anni sessanta. Contengono un'eccezione alle regole della testimonianza indiretta od originale, per la quale la prova elettronica sarebbe ammissibile per i casi nei quali il rispettivo contenuto abbia natura commerciale. Secondo la menzionata eccezione (Business Records Exception), i documenti di origine elettronica sono ammessi senza necessità di deposizione da parte dell'autore.
In Francia, il legislatore ha trasformato in testo legale (legge del 12.7.1980), il principio giuridico secondo il quale si può dispensare la presentazione in giudizio di uno scritto, in caso di impossibilità materiale.
Una delle più complete e moderne leggi sulla materia è la legge italiana n° 59 del 1997, che, già disciplinava dettagliatamente le condizioni di ammissibilità del documento elettronico come mezzo di prova, con esplicito trattamento rispetto alla firma crittografata, alle copie digitali etc.
Il Brasile dispone di regole recenti, che evidenziano progressi rispetto al trattamento dei documenti elettronici (Legge n° 9.800, del 26.5.1.999, che autorizza le parti all'invio di documenti elettronici e l'avvio di petizioni tramite fax per la pratica di determinati atti processuali; Istruzione Normativa della Segreteria Federale n° 1.077, del 29.10.2.010, che dispone sul Centro Virtuale di Supporto della Segreteria Federale Brasiliana - e-CAC; Legge n° 10.259/2001, il cui art. 8°, § 2o autorizza i tribunali a organizzare il servizio per intimare le parti e per ricevere le petizioni a mezzo elettronico; Risoluzione n° 1, del 10.2.2010, del Tribunale Superiore di Giustizia (STJ), che regolamenta il processo giuridico elettronico nell'ambito di tale tribunale; Emendamento Regimentale n° 6 del STJ, che autorizza colui che viene citato in processo a utilizzare, con mezzi propri, pareri scaricati da internet, nel momento in cui abbia la dichiarazione dell'avvocato che si assume la responsabilità per l'autenticità del documento).
In questo contesto risaltano, rispettivamente, la Legge n° 11.419, del 19.12.2006, che dispone dell'informatizzazione del processo giuridico; il PL 5.732/2005 e il PL 1.692/2003 (sull'uso della posta elettronica); e il PL 7.316/2002 (sull'uso delle firma elettronica). Da una parte, i tribunali brasiliani, sempre di più, si stanno adattando a questa nuova realtà legislativa. Il Tribunale Regionale Federale della 49 regione, per esempio, ha implementato, nel luglio 2003, il processo elettronico in quattro corti speciali federali, svolgendo i processi senza l'uso di carta, tramite l'invio a distanza di petizioni e documenti via email e stanno implementando, in modo graduale, il processo elettronico. Vengono processati per via elettronica alcuni tipi di azioni e ricorsi quando originati dal Tribunale Regionale Federale della 49 regione e altre, quando rimesse dalla Giustizia Federale, sono convertite su mezzo elettronico e così processate.
D'altra parte, alcuni tribunali ancora reputano sconsigliabile l'utilizzo dei documenti elettronici nei processi. Il Tribunale Superiore di Giustizia, per esempio, riconosce la validità del documento elettronico solo: (i) se l'archiviazione elettronica è stato ricevuta correttamente dal Tribunale e (ii) se gli originali sono stati protocollati tempestivamente, secondo quanto previsto dalla Legge 9.800/99.33
33 Resp 594.352/SP, Resp 594.352/SP, REsp. nº 525.067/ES, j. 19.2.2004; in senso contrario: Il Decreto n°3.505, del 13.6.2000 ha istituito la Politica di Sicurezza dell'Informazione negli organi e nelle entità dell'Amministrazione Pubblica Federale ed è stato una delle prime norme brasiliane a trattare il tema collegato alle comunicazioni elettroniche. In seguito, il Decreto n°3.587, del 5.9.2000 (revocato dall'articolo 6° del Decreto n° 3.996, del 31.10.2001) ha stabilito le norme per l'Infrastruttura delle Chiavi Pubbliche del potere Esecutivo Federale (ICP-Gov), mirando a creare e a utilizzare la firma digitale, attraverso il metodo della crittografia asimmetrica.
Nella sfera privata, la Misura Provvisoria n° 2.200-2, del 24.8.2001, ha definito l'Infrastruttura delle Chiavi Pubbliche del Brasile (ICP-Brasil), per garantire l'autenticità, l'integrità e la validità giuridica dei documenti in formato elettronico, delle applicazioni di supporto e delle applicazioni abilitate ad utilizzare certificati digitali, così come la realizzazione di transazioni elettroniche sicure.
19,8,4,1 Misura Provvisoria ,C2,200-2
e Altri Progetti di Legge in Brasile
In accordo con la Misura Provvisoria n° 2.200-2, del 24.8.2001, la ICP-Brasile è un'organizzazione composta da un'autorità che gestisce le politiche (Comitato Gestore, vincolato alla Casa Civile della Presidenza della Repubblica) e le autorità certificatrici (che sono entità responsabili dell'emissione dei certificati elettronici, prendendo provvedimenti per stabilire l'identità delle persone o delle organizzazioni che richiedono il certificato).
La suddetta Misura Provvisoria 2.200-2/01 non impone l'utilizzo del certificato digitale a fini di validità dei documenti elettronici, la norma
Ricorso Ordinario a Mandato di Sicurezza n° 11.960/RJ il Tribunale Superiore di Giustizia ha riconosciuto la validità giuridica del documento elettronico (informazioni processuali) che il litigante ottiene nella sede del tribunale. attribuisce "presunzione relativa di autenticità alle firme digitali contenute nel documento certificato elettronicamente da una AC (Autorità Certificante) accreditata presso il Comitato Gestore della ICP-Brasil (art. 10, §1°)". In caso le parti desiderino utilizzare un'altra autorità certificante (non accreditata presso il Comitato Gestore) per autenticare i propri documenti elettronici, è imprescindibile che, affinché tali documenti siano ritenuti validi, esista un contratto che stabilisca che le parti accettino quella AC per l'atto di autenticazione, come raccomandato dall' art. 10, paragrafo 2° della MP. Questo procedimento è importante per rendere il documento giuridicamente valido, per esempio, in un processo che lo utilizzi come prova.
La suddetta Misura Provvisoria, prima di giungere al testo attuale, ha passato tre edizioni, arrivando alla MP n° 2.200-2/2001. La revisione è passata da diversi progetti di legge sottoposti al Congresso Nazionale. Questi progetti dispongono sulla stessa materia, alcuni anche più completi che la MP, come nel caso del Progetto di Legge n° 4.906/01, che oltre a prevedere la firma digitale e la certificazione elettronica, tratta in modo più dettagliato, le relazioni e le responsabilità derivanti dal commercio elettronico. In questo contesto, emerge il Progetto di Legge n° 7.316/02 (della Segreteria degli Affari Parlamentari della Presidenza della Repubblica), che, ispirandosi alla Direttiva 1999/93/CE della Comunità Europea, ha colmato le lacune della MP 2.200, disponendo sulla responsabilità civile dei prestatori di servizi di certificazione, i procedimenti da osservare nell'ipotesi di mancanze di un ente certificatore o del valore giuridico dei certificati emessi all'esterno.
Tale progetto distingue le categorie della "firma elettronica" e della "firma elettronica qualificata" (che ha lo stesso valore giuridico e probante della firma manoscritta, poiché rispetta i requisiti previsti dalla Legge), così come quelle di "certificato" e "certificato qualificato".
19.8.5 Conclusioni
Il diritto brasiliano ha agito positivamente nel ricercare strumenti adeguati a risolvere nuove questioni imposte dal crescente sviluppo della tecnologia. In questo senso si è instaurato con la Misura Provvisoria 2.200, un doppio regime nel quale si riporta il valore giuridico e probante delle firme elettroniche. Da un lato, la firma elettronica avanzata produce, a norma di legge, gli stessi effetti giuridici della firma manoscritta. Dall'altro, la firma elettronica ha valore giuridico e probante solo se accettata da entrambe le parti come valida o accettata dalla parte avversa. In questo caso, il suo valore giuridico deriva dalla volontà delle parti.
La materia relazionata al documento elettronico è lontana dall'essere pienamente regolamentata. Intanto, il superamento dell'inerzia legislativa e giuridica, può essere considerata una grande evoluzione.
Il diritto deve sempre guardare oltre la scienza. Per questo motivo si dice che le regole legislative che regolamentano argomenti di natura scientifica devono essere redatte in forma sufficientemente generica per comprendere il maggior numero di ipotesi e lasciare spazio a successive evoluzioni.
Il documento elettronico è pienamente ammissibile come mezzo di prova, non costituendo eccezione alla regola dell'art. 332 del Codice di Procedura Civile Brasiliano, per il quale devono essere osservate le garanzie individuali previste costituzionalmente e i principi di ordine pubblico. Oltre a questo, è certo che la legislazione brasiliana, in certa misura, ha adattato il sistema in modo da garantire la sicurezza e la validità delle operazioni realizzate tramite mezzi elettronici, attraverso l'Infrastruttura di Chiavi Pubbliche istituita dalla MP 2.200-2/01.

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