Come fare business in Brasile: Legislazione per investire
13-Legislazione Ambientale in Brasile
Pubblicato da Consulente Online, Last modified by Consulente Online il 23 luglio 2019 09:33 PM


13.1 Legislazione Pertinente
La legislazione ambientale brasiliana è una delle più avanzate al mondo. La Costituzione Federale dedica il capitolo VI a questo tema, stabilendo che tutti i brasiliani hanno diritto ad avere un ambiente ecologicamente equilibrato, di uso comune ed essenziale, stando al Potere Pubblico e alla società il dovere di difenderlo e di preservarlo. Recentemente il Congresso Nazionale ha approvato un nuovo Codice Forestale.
Anche gli Stati e i Municipi sono competenti per legiferare in materia ambientale. Questo tema è di competenza regionale, come definito dal legislatore federale nella Costituzione Federale.
L'Unione, tuttavia, ha competenza esclusiva per legiferare in materia di acque, energia, miniere, biotecnologie e attività nucleare.
Secondo la Costituzione Federale, è dovere dello Stato:
a) preservare e recuperare le specie e gli ecosistemi;
b) preservare la varietà e l'integrità del patrimonio genetico, supervisionando le entità coinvolte nella ricerca e nella manipolazione genetica;
c) fornire educazione ambientale a tutti i livelli scolastici, orientando sulla necessità di preservare l'ambiente;
d) definire le aree territoriali da proteggere;
e) esigere lo studio di impatto ambientale per l'attuazione di qualsiasi attività che possa causare un significativo degrado ambientale.
Oltre alla Costituzione Federale, è importante segnalare anche le seguenti norme:
I- Legislazione Federale
a)Codice Penale Decreto Legge n°2.848, del 7.12.1940);
b) Codice Forestale (Legge n°12.651/2012) che regola, tra gli altri aspetti, la protezione della vegetazione nativa e della sua compatibilità con le attività agricole;
c) Legge sui Crimini Ambientali (Legge n° 9.605, del 1998), che stabilisce le sanzioni amministrative e penali applicabili alle condotte e alle attività dannose per l'ambiente, come il disboscamento, le attività messe in atto senza debita licenza, lo smaltimento di materiali inquinanti oltre i limiti di legge etc.
d) Legge n° 6.938, del 1981, che dispone in materia di bonifiche conseguenti ad atti dannosi per l'ambiente;
e) Legge n° 7.347, del 1985, che ha istituito l'Azione Civica Pubblica per danni causati all'ambiente, al consumatore, ai beni e ai diritti di valore artistico, storico, estetico, turistico e paesaggistico;
f) Decreto n° 99.274, del 6.6.1990, che dispone sulle Aree Protette (APA) e sulla Politica Ambientale Nazionale;
g) Decreto n° 3.179, del 1999, che regolamenta la legge sui Crimini Ambientali;
h) Legge n° 9.960, del 2000, che stabilisce i prezzi che riscuote l'Ibama e definisce la Tassa per il Controllo Ambientale (TFA);
i) Legge n° 11.105, del 2005, conosciuta come Legge della Biodiversità, regolamenta l'articolo 225 della Costituzione Federale, stabilisce norme di controllo delle attività che coinvolgono gli Organismi Geneticamente
Modificati (OGMs) e crea il Consiglio Nazionale di Bio-sicurezza (CNBS). (j) Legge Complementare n°140, del 2011.
II- Legislazione Statale
a) Costituzione degli Stati.
III- Legislazione Municipale
a) Legge Organica dei Municipi e del Distretto Federale.
In caso di divergenza tra le legislazioni ambientali, deve prevalere quella che tutela al meglio l'ambiente, ovvero quella con carattere più restrittivo.
13.2 Politica Nazionale dell’Ambiente
Creata nel 1981, la Politica Nazionale dell'Ambiente riconosce che la protezione giuridica dell'ambiente richiede azioni decentralizzate, nelle quali gli Stati e i Municipi diventano esecutori di misure e provvedimenti.
13.3 Organi Ambientali e relative Funzioni
La protezione dell'ambiente è realizzata, su scala federale, dai seguenti organi pubblici che, insieme, compongono il Sistema Nazionale per l'Ambiente (SISNAMA):
a) Consiglio Nazionale per l'Ambiente (CONAMA): organo normativo, consultivo e deliberativo;
b) Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio (MMA): organo che coordina, supervisiona e controlla la Politica Nazionale per l'Ambiente;
c) Istituto Brasiliano per l'Ambiente e per le Risorse Naturali
13. LEGISLAZIONE AMBIENTALE
Rinnovabili (Ibama): organo esecutivo, che controlla l'attività imprenditoriale su scala nazionale.
Ci sono, inoltre, altri organi pubblici federali, fondazioni e organi di potere esecutivo statale e municipali, come la Compagnia di Tecnologia per il Risanamento Ambientale (CETESB), a San Paolo, e l'Istituto Statale per l'Ambiente (INEA), a Rio de Janeiro.
13.4 Definizioni
Per migliorare la comprensione della legislazione ambientale, alcune espressioni devono essere chiarite:
a) Danno Ambientale: è il danno alle risorse naturali che provoca conseguente degrado e alterazione o possa pregiudicare l'equilibrio ecologico;
b) Studio e Relazione di Impatto Ambientale (EIA/Rima): studio e relativa relazione con l'obiettivo di definire le alterazioni sulle proprietà fisiche, chimiche e biologiche dell'ambiente, causate da qualsiasi forma di materia o di energia risultante da attività umane, che possano intaccare direttamente o indirettamente la salute, il benessere e la sicurezza della popolazione;
c) Inquinamento: è il degrado della qualità ambientale risultante da attività che direttamente o indirettamente pregiudichino la salute, il benessere e la sicurezza della popolazione. È obbligatoria la registrazione al Catasto Tecnico Federale, amministrato dall'Ibama, di qualsiasi attività che sia potenzialmente inquinante o che sfrutti risorse ambientali;
d) Area Protetta (APA): è un'area generalmente estesa, poco abitata, dotata di attributi abiotici, biotici, estetici o culturali, particolarmente importanti per la qualità della vita e del benessere della relativa popolazione. In queste aree gli obiettivi principali sono: proteggere la bio-diversità, disciplinare il processo di occupazione e assicurare l'uso sostenibile delle risorse naturali. Può essere un'area pubblica o privata secondo quanto stabilito dall'Unione dagli Stati o dai Municipi, non essendo necessaria l'espropriazione delle terre.
13.5 Licenza Ambientale
La licenza ambientale è l'atto amministrativo con il quale l'organo ambientale competente (federale, statale o municipale) stabilisce le condizioni, le restrizioni e le misure di controllo ambientale che dovranno essere osservate dalla società e dai relativi soci per avviare e ampliare, le attività che utilizzino risorse naturali e che siano considerate effettivamente o potenzialmente inquinanti, o che, in qualunque forma, possano causare degrado ambientale.
Alcune attività, in ragione dell'impatto che causano o possono causare all'ambiente, necessitano di Licenza Preliminare (LP) cioè, una licenza che deve essere ottenuta prima dell'inizio dell'attività.
Compete all'Ibama la concessione della licenza ambientale quando l'attività ha impatto regionale o nazionale, provocando alterazioni alle proprietà fisiche, chimiche e biologiche dell'ambiente. Mentre compete all'organo ambientale statale la concessione delle licenze ambientali per le attività e le imprese che si realizzano in più di un municipio o il cui impatto ambientale superi i limiti territoriali di uno o più municipi.
Nel caso in cui un'attività causi impatto ambientale locale, all'interno del limite territoriale di un municipio, compete agli organi municipali la concessione o meno della licenza. Alcuni municipi, in ragione della propria struttura amministrativa limitata, spostano all'organo statale la competenza per la concessione della licenza.
La Normativa 237, del 1997, del CONAMA stabilisce le attività e
le iniziative imprenditoriali che sono obbligatoriamente soggette all'assegnazione della licenza ambientale: a) estrazione e trattamento di minerali; b) industria di prodotti minerali non metallici; c) industria metallurgica; d) industria meccanica; e) industria di materiale per i trasporti; f) industria del legno; g) industria della carta e della cellulosa; h) industria della gomma; i) industria del cuoio e del pellame; j) industria chimica; k) industria di materiali plastici; l) industria tessile, di abbigliamento, scarpe e artefatti di tessuto; m) industria di prodotti alimentari e bevande; n) industria del fumo; o) industrie varie; p) opere civili; q) servizio di pubblica utilità (energia e rifiuti); r) trasporto, terminali e depositi; s) turismo; t) attività agricole e d'allevamento; u) uso di risorse naturali.
Il processo amministrativo di idoneità ambientale comprende l'ottenimento delle seguenti licenze:
a) Licenza Preliminare (LP): emessa nella fase di pianificazione di un'attività, contiene le esigenze base che il progetto deve rispettare nella scelta della localizzazione, implementazione e funzionamento, basandosi sulle regole di uso del suolo, pianificazione industriale e legislazione urbanistica.
b) Licenza di Installazione (LI): documento emesso in seguito all'analisi del progetto esecutivo, dell'iniziativa imprenditoriale e della presentazione dei progetti che dimostrino il raggiungimento delle esigenze imposte dalla licenza preliminare, dalle soluzioni adottate per la neutralizzazione, la mitigazione o la compensazione degli impatti ambientali e dei procedimenti di controllo ambientale. Ottenere questa licenza autorizza l'esecuzione dei progetti approvati.
c) Licenza di Operatività (LO): documento che autorizza l'inizio delle attività di una determinata industria o di un'iniziativa imprenditoriale, una volta verificato il corretto funzionamento delle attrezzature e degli equipaggiamenti di controllo dell'inquinamento.
Il CONAMA potrà esigere la presentazione di licenze specifiche in ragione della natura dell'attività o dell'iniziativa imprenditoriale come:
a) autorizzazione di soppressione della vegetazione;
b) autorizzazione di uso di Aree Protette Permanenti (APPs);
c) assegnazione d'uso delle risorse idriche;
d) esplorazione delle risorse minerarie;
e) produzione e utilizzo di minerali nucleari e utilizzo di energia nucleare;
f) attività di generazione e trasmissione di energia elettrica;
g) attività di esplorazione e raffinazione del petrolio;
h) uso di aree di proprietà dell'Unione;
i) patrimonio nazionale storico e artistico;
j) popolazioni e aree indigene;
k) cultura afro-brasiliana;
l) coordinamento generale delle unità di conservazione; e
m) valutazione preliminare e raccomandazione della Fondazione Nazionale della Salute (Funasa).
Secondo la Legge n° 9.960, del 2000, tutti i costi dei servizi di idoneità, analisi ambientale ed elaborazione di Studio di Impatto Ambientale e relativa Relazione (EIA-Rima) dovranno essere sopportati dal richiedente, anche nel caso in cui l'idoneità non sia concessa. I valori, che potranno essere rateizzati, corrispondono a ciascuno dei servizi realizzati dall'organo pubblico competente e sono proporzionali all'impatto ambientale provocato dall'attività.
Per saperne di più, si possono visitare i siti internet: www.ibama.gov.br, www.inea.gov.br o www.cetesb.sp.gov.br
13.6 Tutela e Responsabilità Ambientale
Gli atti di cittadini e imprese che siano dannosi per l'ambiente generano conseguenze nella sfera amministrativa, civile e penale, secondo quanto stabilito dalla Legge sui Crimini Ambientali.
Bisogna porre rimedio a qualsiasi condotta dannosa, anche nel caso in cui venga tollerata nei termini di legge, così come accade per lo smaltimento dei rifiuti inquinanti.
Si ricorda inoltre che, per le leggi ambientali brasiliane, si ammette la responsabilità dei soci e degli azionisti, oltre che dei dirigenti della società, basandosi sul principio di non considerazione della persona giuridica.
13.6.1 Tutela Civile
La responsabilità civile per il danno ambientale è extra-contrattuale, oggettiva e solidale, si basa sulla Costituzione Federale (articolo 225), sulla Legge n° 6.938/81 (articolo 14) e sul Codice Civile (articolo 942): a) extracontrattuale, perché non dipende dal vincolo esistente tra le parti; b) oggettiva, perché non dipende dalla colpa dell'agente, è sufficiente la prova del danno e la connessione con l'agente; e c) solidale, perché può coinvolgere più di una persona, fisica o giuridica. Se la società non possiede beni a sufficienza per riparare ai danni ambientali causati, spetterà ai soci tale compensazione.
13.6.2 Tutela Amministrativa
In ragione del dovere del Potere Pubblico di preservare l'ambiente, sia da parte della polizia (di Controllo), sia da parte del potere regolatore (creare, regolamentare ed estinguere leggi e norme), possono essere adottate diverse misure di natura amministrativa, come: tutela di beni pubblici e privati, esigenza di presentazione della relazione di impatto ambientale, restrizioni e limitazione al diritto di costruire, tra gli altri.
Quando viene identificata un'infrazione ambientale, viene redatto un documento indicando la regola giuridica violata e, in seguito, l'infrazione dovrà essere provata in un processo amministrativo proprio.
La Legge sui Crimini Ambientali, regolamentata dal Decreto n° 3.179, del 21.9.1999, ha stabilito l'elenco delle sanzioni amministrative applicabili a condotte e attività dannose per l'ambiente:
(a) avvertimento;
(b) multa semplice o giornaliera, fino a R$50 milioni;
(c) distruzione, inutilizzo o sospensione della vendita dei prodotti utilizzati nell'infrazione;
(d) embargo, sospensione o demolizione dell'opera o dell'attività irregolare;
(e) obbligo di rimediare;
(f) restrizione dei diritti;
(g) sospensione o cancellazione dal registro;
(h) licenza, permesso o autorizzazione all'attività irregolare;
(i) perdita, restrizione o sospensione degli incentivi e dei benefici fiscali e delle linee di finanziamento in istituti di credito ufficiali; e
(j) interdizione dal contrattare con l'Amministrazione Pubblica per tre anni.
13.6.3 Tutela Penale
Le condotte e le attività considerate dannose per l'ambiente prevedono per i colpevoli, siano essi persone fisiche o giuridiche (nella persona di soci, amministratori, dirigenti, membri del consiglio, preposti, procuratori, auditors), sanzioni penali e amministrative, oltre all'obbligo di porre rimedio ai danni causati.
È raccomandabile che gli imprenditori delimitino contrattualmente la responsabilità civile per danni materiali con le società contraenti, in modo da responsabilizzarle in relazione alle eventuali condotte dannose intraprese.
La Legge sui Crimini Ambientali stabilisce i crimini e le rispettive pene. Alle persone fisiche sono applicate pene privative della libertà, restrittive dei diritti e multe, alle persone giuridiche sono applicate multe, pene restrittive dei diritti e prestazione di servizi per la comunità.
Costituisce un crimine ambientale: la caccia di animali selvatici, disboscare in area protetta senza debita autorizzazione; provocare incendio in boschi e foreste; e inquinare fiumi e fontanili, tra le altre condotte lesive dell'ambiente.
13.6.4 Tutela Giurisdizionale
Per mezzo dell'azione civile pubblica (istituita dalla Legge n° 7.347, del 1985), è possibile tutelare i valori ambientali e responsabilizzare coloro che provocano danni all'ambiente e al patrimonio artistico, estetico, storico, turistico e paesaggistico.
Questo tipo di azione può essere proposta legittimamente dal Pubblico Ministero, dalla Difesa Pubblica, dall'Unione, dagli Stati, dai Municipi, dalle autarchie, da società e fondazioni pubbliche, oltre che dalle Organizzazioni Non Governative (ONGs).
Il § 6° dell'articolo 52 della Legge n° 7.347/85, che disciplina l'azione civile pubblica di responsabilità per danni ambientali, ha stabilito che gli organi pubblici possano firmare con gli interessati un compromesso di correzione della condotta in accordo con le esigenze legali, stabilendo pene che avranno efficacia esecutiva extragiudiziale, tale trattamento è definito Termine di Sistemazione della Condotta (TAC).
In generale, le infrazioni alla legislazione ambientale permettono una trattativa con il Pubblico Ministero, entità responsabile per la difesa dell'ambiente e per l'applicazione delle pene in ambito criminale. È necessario rispettare determinate condizioni in relazione alla gravità dell'infrazione in oggetto.
Altre azioni giudiziali possono essere proposte allo scopo di proteggere l'ambiente e lo sviluppo delle attività imprenditoriali sostenibili. È questo il caso dell'Azione Popolare, del Mandato di Sicurezza Individuale e Collettivo e dell'Azione Diretta di Incostituzionalità.

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